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Lo Statuto

Archiviato in: Uncategorized — admin 17 Novembre, 2007 @ 1:19

 

ART. 1 - L’Associazione denominata Club Acquariologico Erpetologico Barese (C.A.E.B) fondata a Bari il 1 marzo 1990 (atto costitutivo registrato a Bari il 3 giugno 1992 al n° 9099) è costituita in organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

 ART. 2 - L’Associazione, d’ora in poi denominata C.A.E.B. ONLUS, ha sede in C.so B. Croce 56/A - 70125 Bari.

 ART. 3 - L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo della divulgazione scientifica di particolare interesse sociale, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, formazione ed istruzione. Essa, tramite attività di volontariato svolta dai soci, ha lo scopo di: a) promuovere la valorizzazione culturale e la diffusione dell’acquariologia e dell’erpetologia, in funzione dell’educazione e della sensibilizzazione al rispetto ed alla conservazione delle specie allevate e riprodotte in cattività; b) favorire l’osservazione, lo studio e la conservazione dell’ittiofauna e dell’erpetofauna nostrana, in funzione della sua salvaguardia e valorizzazione; c) operare in difesa dell’ambiente attraverso la promozione della ricerca scientifica sulle tematiche ecologiche ed ambientali; d) favorire i contatti tra appassionati anche organizzando fiere, mostre, esposizioni, congressi, corsi di formazione multilivello ed escursioni naturalistiche; c) organizzare viaggi accessibili a soci e non soci verso mete di interesse statutario; d) organizzare la creazione di una biblioteca aperta al pubblico tramite l’acquisto e la raccolta di testi, riviste, pubblicazioni e materiale multimediale inerenti il campo di attività; e) organizzare la raccolta, la preparazione e la conservazione di reperti scientifico-naturalistici allo scopo di realizzare una sala espositiva aperta al pubblico; f) predisporre un servizio di recupero e ospedalizzazione di pesci, anfibi e rettili nostrani e di animali tropicali con possibilità di affidamento e cessione in adozione; g) offrire la consulenza alla progettazione, ristrutturazione, adeguamento, gestione e conduzione di biotopi naturali ed artificiali e di strutture di interesse naturalistico ed ambientale; h) organizzare attività ricreative nei confronti di comunità disagiate; i) collaborare con Enti pubblici, privati ed Istituzioni in genere al fine del raggiungimento degli scopi dell’Associazione. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

 ART. 4 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate: - dei versamenti effettuati all’atto di adesione e di versamenti annui successivi da parte di tutti i soci, con l’esclusione dei soci onorari; - dei redditi derivanti dal suo patrimonio; - dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività. L’assemblea stabilisce l’ammontare minimo del versamento da effettuarsi all’atto di adesione e dei versamenti successivi annuali. E’ facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori e di importo maggiore rispetto al minimo stabilito. Tutti i versamenti di cui sopra sono a fondo perduto: in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

 ART. 5 - Sono aderenti all’Associazione: i Soci ordinari; i Soci onorari. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore d’età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti interni approvati dall’assemblea. Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza. Il loro numero è illimitato. Sono Soci onorari coloro i quali viene conferita detta onorificenza con decisione del Consiglio direttivo. I Soci onorari hanno gli stessi diritti dei Soci ordinari e sono dispensati dal pagamento della quota sociale annua. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Segretario-tesoriere dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Lo status di Socio si acquista con il versamento della prima quota sociale e si mantiene versando annualmente, entro il termine stabilito l’importo minimo fissato dall’assemblea. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento con un provvedimento di accoglimento o di diniego. In casi di diniego il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notizia della volontà di recesso. Coloro che contravvengono, nonostante una preventiva diffida alle norme del presente statuto e degli eventuali emanandi regolamenti può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

 ART. 6 - Sono organi dell’Associazione: · l’Assemblea degli aderenti all’Associazione; · il Presidente; · il Vice Presidente; · il Segretario con funzioni di tesoriere; · il Consiglio direttivo; · il Collegio dei Revisori dei Conti.

 ART. 7 - L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione. La stessa: a) si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo della gestione precedente e del bilancio preventivo; b) elegge il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente; c) approva lo statuto e sue modificazioni; d) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti; e) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; f) approva i regolamenti che disciplinano le attività dell’Associazione; g) delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi di riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; i) può nominare Commissioni o istituire Comitati per lo studio di problemi specifici. L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente qualora questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatto richiesta da almeno un terzo dei Soci. La convocazione dell’assemblea deve avvenire con comunicazione recante l’ordine del giorno ed affissa, a cura del Segretario-tesoriere, presso la sede dell’Associazione almeno sette giorni prima e/o con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo. L’assemblea, in prima convocazione, può deliberare con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. Ogni Socio può farsi rappresentare alle riunioni da altro Socio, conferendogli all’uopo delega scritta salvo quanto previsto dall’art 8. Ogni Socio non può cumulare più di tre deleghe.

 ART. 8 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dal Presidente, Vice-Presidente e da cinque consiglieri. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo che per l’acquisto e alienazione di beni immobili, per i quali occorre la preventiva deliberazione dell’Assemblea degli associati. Le sue adunanze sono valide quando sono presenti almeno la metà dei membri, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente. Ai membri del Consiglio direttivo non spetta alcun compenso, salvo l’eventuale rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. I membri del Consiglio direttivo sono eletti a scrutinio segreto, durano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Alla votazione devono prendere parte il cinquanta per cento dei Soci aventi diritto di voto più uno; non è ammesso il voto per delega. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a quello delle cariche da ricoprire. L’assemblea procede all’elezione dei membri del Consiglio direttivo ogni qual volta, per scadenza, rinuncia, rimozione o decadenza, sia necessario rinnovare o reintegrare la composizione dello stesso. Verificata la regolare costituzione, il Presidente designato dichiara aperte le operazioni di voto e nomina uno scrutatore che vidima e spoglia le schede. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti sino alla concorrenza del numero di cariche da ricoprire. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i candidati. A scrutinio ultimato il Presidente di turno proclama i nuovi eletti. Il verbale che contiene i risultati deve essere sottoscritto dagli eletti per accettazione.

 ART. 9 - Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio direttivo e poi all’Assemblea corredandoli di idonea relazione.

 ART. 10 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

 ART. 11 - Il Segretario-Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. E’ nominato dal Consiglio direttivo tra i cinque consiglieri che costituiscono il Consiglio medesimo. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e del libro degli aderenti all’Associazione. Cura in qualità di tesoriere la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene contabilità, esige le quote sociali, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli di idonea relazione contabile. Può avvalersi di consulenti esterni o di strutture societarie previste dal regolamento. Dirama ogni eventuale comunicazione ai Soci.

 ART. 12 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee del Consiglio direttivo, dei revisori dei conti, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

 ART. 13 - Il Collegio dei Revisori è composto da uno a tre membri effettivi e un supplente nominati qualora ricorrano le condizioni di cui al 5° comma dell’art. 25 D.L. 4/12/97 n° 460 e successive modifiche. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere. I Revisori dei Conti nominati dall’assemblea durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

 ART. 14 - Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno e devono essere redatti ed approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. L’approvazione dei documenti contabili sopra citati avviene in un’unica adunanza assembleare nella quale si approva il consuntivo dell’anno precedente e si verifica ed aggiorna il preventivo predisposto l’anno precedente. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

 ART. 15 - All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 ART. 16 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 ART. 17 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di proceduta, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Bari.

 ART. 18 - Per disciplinare ciò che non è previsto dal presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

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